Art. 23
(Dipartimento di prevenzione)
1.
Le attività, i servizi e le prestazioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica sono assicurati attraverso il Dipartimento di prevenzione ai sensi degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater del
decreto legislativo 502/1992
e sono specificati, anche in considerazione dei relativi fabbisogni e standard di assistenza, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'
articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
, le aree dipartimentali di sanità pubblica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di sanità pubblica veterinaria, sono articolate, in relazione all'organizzazione stabilita dall'articolo 7 quater, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del
decreto legislativo 502/1992
, in strutture aziendali, ai sensi dell'
articolo 9 della legge regionale 27/2018
, individuate da ciascun ente del Servizio sanitario regionale nel relativo atto aziendale.
3. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1 può individuare un ente del Servizio sanitario regionale presso il quale costituire strutture uniche regionali per le aree dipartimentali di cui al comma 2.
4. In relazione a peculiari attività a valenza sovra aziendale, gli enti del Servizio sanitario regionale possono assicurare le prestazioni attraverso la costituzione di gruppi tecnici interaziendali e multiprofessionali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 95, comma 1, L. R. 13/2020