LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 68
 (Finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale è stabilito in relazione ai tre fondamentali livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sulla base di criteri o percentuali rideterminabili annualmente con le linee per la gestione di cui all'articolo 50, al fine di perseguire progressivamente la convergenza tra costi e fabbisogni standard, in condizioni di efficienza e appropriatezza, coerentemente alla programmazione regionale.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle attività assicurate dagli enti di cui all' articolo 3 della legge regionale 27/2018 , viene effettuata in considerazione:
a) del numero della popolazione degli ambiti territoriali di competenza, corretto per età, indice di morbilità, esito assistenziale e indice di dipendenza assistenziale;
b) dei costi connessi alle funzioni assicurate, anche in relazione a specifici progetti o obiettivi.
3. Per i fini di cui al comma 1, il finanziamento in conto capitale del Servizio sanitario regionale avviene tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale 26/2015 .
3 bis. La Regione provvede autonomamente al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della Regione medesima. Nell'ambito di tale autonomia, la Regione individua i limiti finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica in relazione all'erogazione delle prestazioni da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.
3 ter. La Regione individua, complessivamente o per singole materie, i limiti di cui al comma 3 bis con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale e tenendo conto della necessità di valorizzare il personale del Servizio sanitario regionale.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 14/2023
2Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 14/2023