LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 20
 (Cure intermedie)
1. La rete delle cure intermedie è una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitino di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia della continuità assistenziale tra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e il domicilio o le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale di lungoassistenza.
2. Al fine di garantire la necessaria uniformità dell'offerta dei servizi su tutto il territorio regionale e in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:
a) le tipologie di unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie;
b) le caratteristiche dell'utenza della rete delle cure intermedie, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 1;
c) le modalità e i criteri di accesso alla rete delle cure intermedie, differenziati in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a);
d) il fabbisogno, diversificato in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e alla distribuzione regionale, articolato nei territori di competenza delle Aziende sanitarie;
e) le tariffe, differenziate in base alle tipologie di unità di offerta di cui alla lettera a) e agli eventuali diversi livelli di assistenza.
3. I requisiti di autorizzazione e accreditamento delle unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie sono definiti con regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 125, comma 1, L. R. 7/2025