LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Capo IV
 Norme speciali per il territorio collinare
Art. 21
 (Trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli)
1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli.
2. Entro il 30 settembre 2020, l'Assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della Comunità mediante adeguamento dello statuto del Consorzio alle disposizioni della presente legge. La mancata approvazione dello statuto da parte di un Comune entro il termine equivale al recesso dello stesso dal Consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili. Dalla data di approvazione dello statuto decorre la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli.
3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale Collinare costituita ai sensi della legge regionale 26/2014 trasmette alla Comunità collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.
4. L'Unione territoriale intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dall'1 gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa.
5. Alla Comunità collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24 riferite alle Comunità di montagna.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 9/2020
2Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 9/2020
Art. 21 bis
 (Ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità collinare del Friuli)
1. In considerazione della conformazione territoriale, delle peculiarità culturali, paesaggistiche e ambientali delle colline moreniche vocate allo sviluppo di un turismo sostenibile, nonché dell'affinità del tessuto socio-economico, degli insediamenti artigianali e produttivi, fonte di sinergie positive con il Comune di Pagnacco, la Comunità collinare del Friuli, di seguito Comunità, è autorizzata a deliberare l'ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità, previa richiesta dello stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato esecutivo della Comunità adotta all'unanimità la proposta recante in particolare le modalità, le condizioni organizzative, economiche e patrimoniali per l'ingresso del Comune di Pagnacco e le correlate modifiche dello statuto della Comunità. La proposta è trasmessa ai Comuni della Comunità e al Comune di Pagnacco, i quali si esprimono entro trenta giorni con delibera dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, entro il predetto termine, i due terzi dei Comuni si siano espressi favorevolmente sulla proposta, l'ingresso e le conseguenti modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea della Comunità a maggioranza dei due terzi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2023