LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Capo I
 Disposizioni generali
Art. 3
 (Forme di gestione associata)
1. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia sono:
a) le convenzioni;
b) le Comunità;
c) le Comunità di montagna per i Comuni appartenenti agli ambiti di cui all'articolo 17.
Art. 4
 (Libertà di adesione)
1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi i Comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 3, anche aderendo a più forme associative. Restano ferme le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Per ciascuna funzione o servizio, ogni Comune può partecipare a una sola forma associativa.
3. Ogni Comune può partecipare a una sola Comunità o Comunità di montagna.
Art. 5
 (Convenzioni)
1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati tra enti locali.
2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 6
 (Comunità)
1. Le Comunità sono enti locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali. Possono mettere in atto azioni condivise di politiche di sviluppo territoriale.
2. Le Comunità hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.
Art. 7
 (Comunità di montagna)
1. Le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali secondo le previsioni di cui al capo III. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.
Art. 8
 (Fusioni di Comuni)
1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale tra Comuni contermini.
2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
3. Nei Comuni oggetto di fusione lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinandone l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.