LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 05/06/2025


Art. 31
 (Organi degli Enti di decentramento regionale)
1. Sono organi degli EDR:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti.
2. Per la nomina del Direttore generale e del Revisore unico dei conti, nonché per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le norme di cui al capo III della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), in quanto compatibili. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 21/2014 sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 146, comma 1, L. R. 7/2025 . Il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente degli Enti di decentramento regionale in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025 sono prorogati, alla scadenza, fino al 31 luglio 2026.