LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 29 bis
 (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.
2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.
3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.
4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.
5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. Trova applicazione l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
6. Fatti salvi diversi accordi stipulati con i Comuni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 6, L. R. 9/2020
2Comma 5 sostituito da art. 9, comma 34, L. R. 15/2020