LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 28
 (Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane)
1.
Alle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002 si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. I Comuni aderenti alle Unioni di cui al comma 1 non ricompresi nelle Comunità di montagna deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 26/2014 .
3. Per la costituzione delle Comunità di montagna, i consigli comunali dei Comuni partecipanti ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il 30 settembre 2020. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il 31 ottobre 2020, l'Assemblea convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva Comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'Unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.
5. A far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 9/2020
2Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 9/2020
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 19/2020