LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 25
 (Tutela della minoranza linguistica slovena)
1. Nell'ambito territoriale di cui all' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.
2. Nell'ambito territoriale di cui all' articolo 4 della legge 38/2001 , le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001 , in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.