LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 24
 (Disciplina finanziario-contabile delle Comunità e delle Comunità di montagna)
1. Le Comunità e le Comunità di montagna, in materia di finanza locale, anche con riferimento all'ordinamento finanziario e contabile, osservano, rispettivamente, le disposizioni previste per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. Nelle more dell'adeguamento dell'atto di determinazione dei compensi spettanti all'organo di revisione delle Comunità e delle Comunità di montagna, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), gli stessi sono così determinati:
a) la maggiorazione da corrispondere a ciascun componente dell'organo di revisione della Comunità o della Comunità di montagna, in caso di avvalimento, è pari al 30 per cento del compenso base annuo corrisposto a ciascun componente dell'organo di revisione del Comune di cui la Comunità o la Comunità di montagna si avvale;
b) nel caso di nomina da parte della Comunità di montagna di un proprio organo di revisione monocratico, il compenso annuo spettante è quello previsto per l'organo di revisione dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti.
5. Nelle more dell'adeguamento della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 26 della legge regionale 18/2015 per le Comunità di montagna trovano applicazione le disposizioni previste per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale 18/2015 , in quanto compatibile.
6. Al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo della Comunità e della Comunità di montagna spetta un'indennità di funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto di quella spettante per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 13/2021
2Comma 3 abrogato da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 13/2021
3Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 13/2021