LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 17
 (Istituzione delle Comunità di montagna)
1. Tra i Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Comunità di montagna:
a) Carnia;
b) Canal del Ferro e Val Canale;
c) Gemonese;
d) Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;
e) Natisone e Torre.
2. L'esclusione dalle Comunità di cui al comma 1 di un Comune classificato montano o parzialmente montano dalla legge regionale 33/2002 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
3. Il Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunità di montagna Gemonese per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1.
4. Alle Comunità di montagna si applicano le norme di cui al capo II, in quanto compatibili.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 19/2020
2Integrata la disciplina della lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2020