LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 16
 (Decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo)
1. La perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Presidente della Comunità e di componente del Comitato esecutivo.
2. Il Presidente della Comunità e i componenti del Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalità disciplinate dallo statuto.
3. Alla sostituzione del Presidente o del componente del Comitato esecutivo decaduto dall'ufficio o dimissionario provvede l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Il mandato del Presidente o del componente neoeletto del Comitato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.
4. Quando, per effetto di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, il Comitato decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza. Il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.