LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 15
 (Comitato esecutivo)
1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a:
a) due nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero inferiore a 10 componenti;
b) quattro nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 10 e 15 componenti;
c) sei nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 16 e 20 componenti;
c bis) nove nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero superiore a 20 componenti.
1 bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1, nel numero dei componenti dell'Assemblea non si computano gli eventuali ulteriori componenti di cui all'articolo 13, comma 2.
2. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea con voto limitato secondo quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Sono eleggibili alla carica di componente del Comitato esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Comitato esecutivo svolge le funzioni esecutive delle Comunità e tutte le altre funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea, nonché le altre attribuzioni previste dallo statuto. In particolare, compete al Comitato esecutivo:
a) l'adozione dei programmi e la loro trasmissione all'Assemblea della Comunità per la loro approvazione;
b) l'adozione degli schemi dei documenti contabili fondamentali, l'adozione degli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la fissazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
d) l'approvazione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
e) le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle Comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2020
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 13, lettera a), L. R. 15/2020
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 13, lettera b), L. R. 15/2020
4Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, lettera c), L. R. 15/2020