LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 29/06/2024


Art. 14
 (Presidente)
1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Comitato esecutivo.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Sono eleggibili alla carica di Presidente gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il Presidente nomina tra i componenti del Comitato esecutivo il Vicepresidente, nomina l'organo amministrativo di vertice, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.