LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

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Data di entrata in vigore:
  21/11/2019
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Capo I
  Modifiche alla legge regionale 26/2007 in materia di tutela e di promozione della minoranza linguistica slovena
Art. 1
1.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), dopo le parole << concetto di interculturalità >> sono inserite le seguenti: << , ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale >>.

Art. 2
1. All' articolo 5 della legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie >>;

b)
alla lettera b) del comma 2 la parola << comprendente >> è sostituita dalla seguente: << comprese >> e la parola << livello >> è sostituita dalle seguenti: << ambito ex >>.

Art. 3
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) dopo la parola: << tre >> è inserita la seguente: << ex >>;

b)
il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
<<2) delle quali almeno una con sede nella ex provincia di Trieste, almeno una con sede nella ex provincia di Gorizia e almeno una con sede nella ex provincia di Udine.>>.

Art. 4
1. All' articolo 8 della legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie >>;

b)
alla lettera b) del comma 4 dopo le parole << due per ciascuna delle >> è inserita la seguente: << ex >>;

c)
alla lettera c) del comma 4 dopo le parole << uno per ciascuna delle >> è inserita la seguente: << ex >>;

d)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
<<8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spettano unicamente il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.>>.

Art. 5
1.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 26/2007 dopo le parole << Consiglio regionale, >> sono inserite le seguenti: << allargato ai capigruppo, >>.

Art. 6
1.
Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 26/2007 dopo le parole << le denominazioni slovene di >> è inserita la seguente: << ex >> e le parole << provinciali e comunali >> sono soppresse.

Art. 7
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 le parole << in sede di legge regionale di assestamento di bilancio >> sono sostituite dalle seguenti: << con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 >>.

Art. 8
1. All' articolo 18 della legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 4 dopo le parole << cultura slovena >> sono inserite le seguenti: << di San Pietro al Natisone >>;

b)
al comma 5 dopo le parole << territoriale, almeno >> sono inserite le seguenti: << di ambito ex >>.

Art. 9
1. All' articolo 19 della legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , relative alle annualità 2015 e seguenti, anche su base pluriennale >> sono sostituite dalle seguenti: << , anche su base pluriennale, autorizzando gli uffici ad adottare i conseguenti provvedimenti >>;

b)
al comma 2 le parole << alle Unioni territoriali intercomunali istituite dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), >> sono sostituite dalle seguenti: << agli enti locali, alle istituzioni scolastiche per il tramite dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena della Direzione scolastica regionale per il Friuli Venezia Giulia, >> e le parole << ai concessionari di pubblici servizi >> sono sostituite dalle seguenti: << ai soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico >>.

Art. 10
1. All' articolo 19 bis della legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << un Ufficio >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Ufficio >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, di un servizio di interpretariato e di un servizio di traduzione e revisione linguistica, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale e all'attività di normazione terminologica e coordinamento linguistico.>>.

Art. 11
1.
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 26/2007 le parole << o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) >> sono soppresse.

2.
Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 26/2007 è sostituito dal seguente:
<<3. I criteri per la formazione del programma di ripartizione del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena e il termine per la presentazione delle domande sono fissati con deliberazione annuale della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del Fondo.>>.

Art. 12
1.
L' articolo 22 della legge regionale 26/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale)
1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale nel medesimo Comune.
2. Per la promozione delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di attività e iniziative presentati dai Comuni, nonché da enti e associazioni, anche non iscritte all'Albo di cui all'articolo 5, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.
4. Il finanziamento non può essere cumulato con altri incentivi concessi ai sensi degli articoli 18 e 21.>>.