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Legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2

Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/02/2019
Materia:
310.05 - Volontariato
330.03 - Formazione professionale

Art. 2
 (Funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre 2019, istituisce l'elenco regionale delle Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco, costituite presso un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione, e che abbiano, tra le proprie finalità statutarie, il sostegno al distaccamento medesimo, definendone modalità e criteri d'iscrizione, nonché modalità e tempi del periodico aggiornamento.
2. Al fine di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Giunta regionale, predispone appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite. Nell'ambito degli strumenti di potenziamento rientrano gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari. La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, anche per il tramite di un unico soggetto rappresentativo dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, individuando, con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, le priorità nella individuazione e nella dislocazione territoriale dei mezzi e delle dotazioni, nonché le priorità sugli interventi relativi agli immobili.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 13/2019
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 13/2019