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Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2

Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/02/2019
Materia:
310.05 - Volontariato
330.03 - Formazione professionale

Art. 3
 (Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della convenzione di cui all' articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge di stabilità 2007), contribuisce finanziariamente alla formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante esclusivamente nei distaccamenti volontari del territorio regionale, attraverso corsi individuati e organizzati dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia.