LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Capo VI
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 21
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 8.000 euro, suddivisa in ragione di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. All'onere complessivo di 240.000 euro, suddiviso in ragione 120.000 euro per l'anno 2020 e 120.000 euro per l'anno 2021, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3 e 6, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. All'onere di 108.000 euro, suddiviso in ragione 54.000 euro per l'anno 2020 e 54.000 euro per l'anno 2021, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 4, 5 e 7, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
10. Agli oneri derivanti dalle attività avviate dalla Protezione civile della Regione ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986 .
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14, comma 6, e all'articolo 16 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986 .
12. Le entrare derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 22
 (Norme transitorie)
1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1978, n. 1016/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale), continua a trovare applicazione per quanto non in contrasto con la presente legge e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 6.
2. Il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. (Approvazione Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999), e vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino all'adozione del Piano di cui all'articolo 7; restano in vigore le disposizioni, le prescrizioni, i divieti e le deroghe in esso contenuti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sino alla definizione dell'archivio regionale degli incendi boschivi di cui all'articolo 8 conserva efficacia l'archivio in uso presso il Servizio competente in materia di incendi boschivi.
5. Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolosità degli incendi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), tiene conto della aumentata frequenza degli incendi e valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi.
6. Sino all'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 7, alla formazione del personale impiegato in attività di antincendio boschivo, compreso il personale volontario di cui all'articolo 14, si provvede secondo modelli formativi stabiliti con decreto congiunto dei Direttori centrali competenti in materia di foreste e Protezione civile, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), e successive modifiche e integrazioni;
b) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 36 (Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi);
c) gli articoli 13 e 35 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione);
d) l' articolo 17 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione);
e) l'articolo 12, secondo comma, e l' articolo 33, comma 9 bis, della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile);
f) la legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente: <<Norme per la difesa dei boschi dagli incendi>>);
g) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);
h) l'articolo 11, comma 8, e l' articolo 12 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
i) l' articolo 1, comma 10, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
k) l'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
l) l' articolo 5 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
n) l' articolo 98 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
Art. 24
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.