LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Capo III
 Disposizioni per la tutela dei boschi dagli incendi
Art. 6
 (Regolamento)
1. Con regolamento di esecuzione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:
a) le modalità di accesso ai terreni e la manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio di cui all'articolo 18;
b) le procedure per la deroga dai divieti ai sensi dell'articolo 19, comma 9.
2. Le modalità di impiego del personale volontario di Protezione civile di cui all'articolo 14 sono disciplinate dal regolamento di cui all' articolo 31 della legge regionale 64/1986 .
Art. 7
 (Piano regionale antincendio boschivo)
1. Il Piano regionale antincendio boschivo, di seguito denominato Piano, in attuazione di quanto previsto all' articolo 3 della legge 353/2000 , individua e descrive le modalità tecnico-operative delle attività per la previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione della lotta agli incendi boschivi volte alla tutela del bosco e alla sua ricostituzione ove danneggiato o distrutto dal fuoco, riconoscendo il ruolo degli enti locali e delle associazioni ai fini della valorizzazione del volontariato di cui all'articolo 14.
2. Il Piano definisce in particolare:
a) i fattori predisponenti e le cause determinanti l'incendio;
b) gli indici di pericolosità e di rischio fissati su base quantitativa e sinottica;
c) l'individuazione delle aree a pericolo e rischio di incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
d) i criteri per la valutazione del rischio di incendio boschivo, da parte dei Comuni, nelle aree di cui alla lettera c);
e) i programmi e gli interventi per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, i soggetti attuatori, le operazioni selvicolturali e di gestione del combustibile atte a ridurre il pericolo di incendi boschivi;
f) le procedure operative e le competenze delle componenti di Protezione civile e del Corpo forestale regionale, nonché le funzioni di supporto nelle quali impiegare altro personale regionale;
g) le esigenze e i programmi di formazione in materia di antincendio boschivo di cui all'articolo 15 anche prevedendo livelli diversi della formazione stessa al fine di aggiornare costantemente le competenze generali dei volontari e perfezionare la professionalità;
h) l'organizzazione della banca dati delle aree percorse da incendio, le procedure e la modulistica per la raccolta dei dati statistici utili alla conoscenza del fenomeno e alla sua visualizzazione;
i) il computo economico-finanziario delle attività previste nel Piano stesso;
j) i contenuti e le modalità di applicazione del fuoco prescritto, del fuoco tattico e del controfuoco di cui all'articolo 12;
k) la consistenza minima e la localizzazione ottimale delle risorse disponibili per la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi, le tipologie di infrastrutture, i mezzi e le attrezzature per l'antincendio boschivo a disposizione della Protezione civile e del Corpo forestale regionale e i programmi per il loro potenziamento e aggiornamento;
l) i tempi massimi di impiego giornaliero del personale sugli incendi boschivi, in coerenza con quanto disposto dalla contrattazione di comparto e nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli operatori, con particolare riferimento all'impiego fronte fuoco;
m) le aree coperte da vegetazione naturale, inserite nelle aree definite di tutela ambientale dalla normativa di settore;
n) le modalità di raccolta e messa a disposizione dei dati per l'aggiornamento dell'archivio regionale e del catasto degli incendi boschivi di cui agli articoli 8 e 9;
o) le attività di prevenzione, di informazione alla cittadinanza, di vigilanza del territorio, di mobilitazione delle organizzazioni di volontariato, di prontezza operativa delle squadre, di attivazione di convenzioni eventualmente stipulate nelle modalità corrispondenti allo stato di allerta e ai valori crescenti degli indici di pericolo;
p) ogni altra iniziativa idonea ad attuare le finalità di cui al comma 1 e di cui al presente comma.
3. Il Piano, predisposto congiuntamente dalla Direzione centrale e dalla Protezione civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di foreste di concerto con l'Assessore alla Protezione civile, sottoposto a revisione annuale con la medesima procedura e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Per la redazione e la revisione del Piano la Direzione centrale è autorizzata ad avvalersi anche di soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali e di contratti.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 18, lettera a), L. R. 16/2021
Art. 8
 (Archivio regionale degli incendi boschivi)
1. La Direzione centrale, tramite il Corpo forestale regionale, provvede alla rilevazione delle aree percorse dagli incendi boschivi.
2. I dati sono raccolti e inseriti nell'archivio regionale degli incendi boschivi, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7.
Art. 9
 (Catasto comunale degli incendi boschivi)
1. I Comuni interessati, o le forme di unione intercomunale, aggiornano il catasto comunale degli incendi boschivi di cui all' articolo 10, comma 2, della legge 353/2000 , anche sulla base dei dati inseriti nell'archivio di cui all'articolo 8 e con le modalità e procedure, anche in forma semplificata, disciplinate nel Piano di cui all'articolo 7.
Art. 10
 (Coordinamento degli strumenti di pianificazione)
1. Per i Comuni i criteri di valutazione del rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), costituiscono elementi di riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici che saranno adottati dopo l'approvazione del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7.