LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. In attuazione dell' articolo 4, comma 1, n. 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo regionale e alla sua conservazione, quale bene insostituibile per la qualità della vita, lo sviluppo economico del territorio, la sicurezza idrogeologica, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, in armonia con i principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), e della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
2. La Regione assicura il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1 attraverso le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi e la ricostituzione del bosco qualora danneggiato o distrutto dal fuoco.
Art. 2
 (Ambito territoriale di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le superfici definite bosco ai sensi della legge regionale 9/2007 .
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutto il territorio regionale, compresa la fascia entro i venti metri lineari delle aree escluse dal comma 3, qualora confinanti con superfici boscate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), o con terreni incolti, ai sensi dell' articolo 86, comma 3, della legge regionale 9/2007 .
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le aree individuate a pericolosità nulla dal Piano regionale antincendio boschivo, di seguito denominato Piano, di cui all'articolo 7;
b) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose e a lavorazione annuale, definiti dal Piano di cui all'articolo 7;
c) i centri abitati, intesi come raggruppamento continuo di fabbricati e di aree a uso pubblico, ancorché intervallate da strade, piazze, giardini o simili;
d) i fabbricati isolati di qualsiasi tipo e le relative pertinenze;
e) le aree industriali e artigianali come individuate dallo strumento urbanistico comunale.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
a) bosco o foresta, anche ai fini della produzione di dati statistici: i terreni individuati dall' articolo 6 della legge regionale 9/2007 ;
b) incendio boschivo: fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropiche poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, ai sensi dell' articolo 2 della legge 353/2000 ;
c) principio di incendio boschivo: incendio di dimensioni non superiori a 2.000 metri quadrati, che si estingue con il solo intervento a terra;
d) direttore delle operazioni di spegnimento, di seguito denominato DOS: colui che, in qualità di responsabile degli interventi, dirige le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, coordinando le componenti a sua disposizione;
e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione del fuoco su delimitate superfici, pianificata nei modi, nelle forme e negli obiettivi che, per i fini gestionali stabiliti, riduce la quantità di biomassa combustibile mediante il suo abbruciamento guidato e controllato;
f) fuoco tattico e controfuoco: tecnica di attacco indiretto al fuoco consistente nell'accensione volontaria di fronti di fiamma secondari che, mediante il consumo del combustibile prima del passaggio dell'incendio, ne agevolano il controllo o l'estinzione;
g) incendio di interfaccia: fuoco che percorre superfici ove abitazioni, altre strutture antropiche o infrastrutture si incontrano o si compenetrano con aree naturali, semi naturali o vegetazione combustibile;
h) pericolo di incendio: indice numerico che esprime la probabilità di accadimento di un incendio in funzione delle variabili ambientali;
i) vulnerabilità da incendio: indice numerico che esprime la propensione al danno da incendio di un elemento, uno spazio naturale, sociale ed economico in funzione delle sue caratteristiche e del grado di esposizione;
j) rischio di incendio: indicatore numerico derivato dal prodotto tra l'indicatore di pericolo e l'indicatore di vulnerabilità dell'area percorsa;
k) messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio boschivo: insieme delle operazioni tecniche volte a ricercare e sopprimere ogni potenziale causa di riaccensione delle fiamme, che costituisce la conclusione delle operazioni di spegnimento dell'incendio con mezzi e attrezzature individuati dal Piano di cui all'articolo 7.