LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 (Ambito territoriale di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le superfici definite bosco ai sensi della legge regionale 9/2007 .
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutto il territorio regionale, compresa la fascia entro i venti metri lineari delle aree escluse dal comma 3, qualora confinanti con superfici boscate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), o con terreni incolti, ai sensi dell' articolo 86, comma 3, della legge regionale 9/2007 .
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le aree individuate a pericolosità nulla dal Piano regionale antincendio boschivo, di seguito denominato Piano, di cui all'articolo 7;
b) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose e a lavorazione annuale, definiti dal Piano di cui all'articolo 7;
c) i centri abitati, intesi come raggruppamento continuo di fabbricati e di aree a uso pubblico, ancorché intervallate da strade, piazze, giardini o simili;
d) i fabbricati isolati di qualsiasi tipo e le relative pertinenze;
e) le aree industriali e artigianali come individuate dallo strumento urbanistico comunale.