LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 17
 (Realizzazione, acquisizione e inventariamento di opere, interventi, mezzi e strutture)
1. La Direzione centrale esegue, anche in amministrazione diretta, le opere e gli interventi volti alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi previsti dal Piano di cui all'articolo 7.
1 bis. La Direzione centrale è altresì autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi. I beneficiari dei contributi sono i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i possessori e i titolari, singoli o associati, della gestione di superfici forestali, gli enti locali e gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva. Le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi sono definiti, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, con bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse forestali. Ai contributi previsti dal presente comma non si applica l'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), ferma restando la valutazione della congruità della spesa.
2. I beni mobili acquistati dalla Direzione centrale a fini di antincendio boschivo, qualora non inventariati, sono gestiti quali beni di rapido consumo con registro di carico e scarico.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito la proprietà delle attrezzature concesse in usufrutto o in comodato ai Comuni e alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla presente legge, a condizione che vengano mantenute le medesime finalità d'uso.
4. Le spese inerenti il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono interamente a carico dei cessionari. I mezzi e le attrezzature trasferiti vengono utilizzati per le attività di Protezione civile.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni mobili registrati a uso speciale per l'antincendio boschivo, immatricolati da almeno dieci anni, ai Comuni della regione, ove sia costituito un gruppo comunale di Protezione civile con una squadra antincendio boschivo, o ad associazioni di volontari di Protezione civile che ne facciano richiesta, e con oneri e spese interamente a carico dei cessionari.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il conseguimento e il rinnovo delle patenti di categoria superiore alla patente B del personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile impiegato per la conduzione dei mezzi speciali di antincendio boschivo, ivi comprese quelle per la partecipazione a corsi propedeutici al conseguimento delle patenti stesse.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 12, L. R. 13/2023
2Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 2, comma 7, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.