LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 (Fuoco prescritto, fuoco tattico e controfuoco)
1. L'applicazione pianificata del fuoco prescritto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), si attua nei termini e con le modalità progettuali, operative e di sicurezza indicate dal Piano di cui all'articolo 7. Le aree percorse dal fuoco prescritto non si considerano, agli effetti della presente legge, come interessate da incendio boschivo o da principio di incendio boschivo.
2. L'accensione guidata di controfuoco e fuoco tattico, quali fronti di fuoco secondario ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), avviene nelle forme e con le modalità operative e di sicurezza indicate dal Piano di cui all'articolo 7. AI sensi della presente legge le aree percorse dal controfuoco e dal fuoco tattico costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'incendio boschivo principale.