LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 (Archivio regionale degli incendi boschivi)
1. La Direzione centrale, tramite il Corpo forestale regionale, provvede alla rilevazione delle aree percorse dagli incendi boschivi.
2. I dati sono raccolti e inseriti nell'archivio regionale degli incendi boschivi, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7.