LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 (Regolamento)
1. Con regolamento di esecuzione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:
a) le modalità di accesso ai terreni e la manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio di cui all'articolo 18;
b) le procedure per la deroga dai divieti ai sensi dell'articolo 19, comma 9.
2. Le modalità di impiego del personale volontario di Protezione civile di cui all'articolo 14 sono disciplinate dal regolamento di cui all' articolo 31 della legge regionale 64/1986 .