LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 19
 (Divieti e prescrizioni)
1. In attuazione dell' articolo 10 della legge 353/2000 le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo non possono avere per almeno quindici anni una destinazione diversa da quella prevista dallo strumento urbanistico vigente all'epoca dell'evento. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
2. Nelle zone di cui al comma 1 i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo è vietata per dieci anni ogni edificazione, fatti salvi i casi in cui sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici allora vigenti.
3. Sono altresì vietate per cinque anni nelle zone di cui al comma 1 le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, fatte salve quelle autorizzate dalla Direzione centrale per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e di urgenza per la tutela di valori ambientali, paesaggistici o per difesa fitopatologica.
4. Nei casi di cui al comma 3 la Regione provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi a enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, secondo le direttive impartite dagli strumenti normativi e di pianificazione forestale vigenti.
5. Nelle aree boscate percorse da incendio sono vietati il pascolo e la caccia per dieci anni.
6. I divieti di cui al comma 5 non si applicano in caso di principio d'incendio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
7. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 9 e 11 ai sensi della presente legge è altresì vietato durante tutto l'anno:
a) accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell' articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;
b) usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all' articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
c) far scoppiare prodotti pirotecnici;
d) gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente.
d bis) usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.
(1)
8. Nei periodi di massima pericolosità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), oltre ai divieti già previsti al comma 7, è vietato:
a) utilizzare esplosivi e far brillare mine;
b)   ( ABROGATA )
c) eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.
(2)
9. Il regolamento di cui all'articolo 6 individua le procedure di esenzione e di autorizzazione, anche semplificate, concedibili per attività lavorative, per manifestazioni pubbliche o tradizionali di deroga ai divieti di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d bis).
10. Le autorizzazioni di cui al comma 9 sono sospese per il periodo di massima pericolosità.
11. I divieti di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione nei poligoni di tiro destinati all'addestramento militare, per i quali vengono definiti specifici disciplinari d'uso ai sensi della normativa statale di settore.
12. Nella fascia di venti metri lineari di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano i divieti di cui al comma 7, lettere a) e c), e quelli di cui al comma 8.
Note:
1Lettera d bis) del comma 7 aggiunta da art. 3, comma 18, lettera b), numero 1), L. R. 16/2021
2Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 3, comma 18, lettera b), numero 2), L. R. 16/2021
3Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 18, lettera b), numero 3), L. R. 16/2021
4Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 18, lettera b), numero 4), L. R. 16/2021