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Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2020
Materia:
210.02 - Foreste
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 (Stato di attenzione e di massima pericolosità)
1. Ai fini della presente legge e dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sono determinati:
a) lo stato di attenzione nel periodo dall'1 gennaio al 30 aprile, dall'1 luglio al 31 agosto e dall'1 al 31 dicembre di ogni anno;
b) lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi, il cui periodo di inizio e termine è dichiarato, anche per singole aree della regione, sentita la Protezione civile, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di incendi boschivi in base all'indice di pericolosità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e reso noto con le modalità indicate dal Piano di cui all'articolo 7.