LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 9
 (Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. In via di interpretazione autentica del disposto del secondo periodo del comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quantificazione della sanzione ivi prevista è operata sulle risorse assegnate ai Comuni nell'esercizio in cui si è verificato l'inadempimento.
2.
Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole << fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate solo per documentate motivazioni di salute e assistenza famigliare >> sono sostituite dalle seguenti: << fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate >>.

3. Al fine di ridurre i tempi di accesso agli impieghi nelle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2021 e fermo restando, per l'anno 2019, quanto previsto dall' articolo 46, comma 4 bis, secondo periodo, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni medesime e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all' articolo 23 della legge regionale 18/2016 .
4. Per il centenario di fondazione della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere per l'anno 2019 il programma di eventi e di manifestazioni organizzate per la celebrazione di tale evento per un importo di 50.000 euro.
5. Il programma di eventi e di manifestazioni di cui al comma 4 deve essere realizzato e completato entro il 31 dicembre 2019. La Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine presenta la domanda per la concessione del finanziamento al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 9.
7. Per il solo anno 2019 non trova applicazione quanto previsto dall' articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 18/2015 .
8.
Al comma 25 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), dopo le parole << 31 dicembre 2019 >> sono aggiunte le seguenti: << e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune >>.

9. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.