LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo VII
 Clausola valutativa, norme transitorie e finali e abrogazioni
Art. 19
 (Clausola valutativa)
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
2. Entro il 30 giugno 2020, e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all' articolo 4 della legge regionale 1/2016 .
Art. 20
  (Modifiche alla legge regionale 1/2016 )
1.
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2016 le parole << Direttori generali delle Ater di cui all'articolo 39 >> sono sostituite dalle seguenti: << Presidenti dei Consigli di amministrazione delle Ater >>.

2.
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2016 le parole << Direttore generale >> sono sostituite dalle seguenti: << Presidente del Consiglio di amministrazione >>.

Art. 21
 (Norme transitorie)
1. Fino a intervenuta fusione per incorporazione dell'Ater Alto Friuli in Ater Udine, di cui all'articolo 2, comma 2, il Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Ater Udine esplicano le loro funzioni anche sull'Ater Alto Friuli.
2. Il Direttore dell'Ater Udine in relazione all'incorporazione di cui all'articolo 2, comma 2, predispone, senza alcuna indennità aggiuntiva, tutti gli atti necessari alla definizione del nuovo assetto dell'Ater Udine e provvede con riferimento all'Ater Alto Friuli a definire i rapporti di debito e di credito, alla regolazione dei rapporti giuridici in corso, inclusi quelli relativi al personale, ai beni anche patrimoniali e ai rapporti economico finanziari. Il Consiglio di amministrazione dell'Ater Udine impartisce le direttive ai fini dell'incorporazione anche relativamente ai necessari atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione.
3. Il personale dell'Ater Alto Friuli in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene trasferito all'Ater Udine a decorrere dalla data di intervenuta attuazione dell'incorporazione di cui all'articolo 2, comma 2. L'Ater Udine altresì subentra negli altri rapporti di lavoro in essere a tale data. L'Ater Udine ridetermina conseguentemente, previa verifica dei carichi di lavoro, la propria dotazione organica.
4. In sede di prima applicazione la nomina dei Consigli di amministrazione delle Ater di cui all'articolo 6 è effettuata entro il 15 ottobre 2019.
5. Nelle more delle nomine dei Direttori di cui all'articolo 8 i Consigli di amministrazione individuano tra i dirigenti delle singole Ater i soggetti che svolgono le funzioni attribuite al Direttore dalla presente legge.
6. Il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater e le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi nominate ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 1/2016 , in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le proprie funzioni sino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'articolo 11 e, comunque, non oltre la loro naturale scadenza, a eccezione della Commissione requisiti soggettivi di Ater Alto Friuli che decade a intervenuta attuazione dell'incorporazione dell'Ater Alto Friuli in Ater Udine.
Art. 22
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati in particolare la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli da 36 a 47 della legge regionale 1/2016 .

Art. 23
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.