LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Capo III
 Del patrimonio culturale immateriale
Art. 11
 (Partecipazione della collettività)
1. Nell'ambito delle proprie attività di promozione e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la Regione garantisce la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.
Art. 12
 (Misure di sostegno)
1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del proprio patrimonio culturale immateriale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, individua gli interventi da finanziare, la cui misura è fissata con la legge regionale di stabilità.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono definiti, altresì, i criteri, le modalità e i termini del finanziamento.