LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 8
 (Ulteriori misure di sostegno)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo.
2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6 sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto di finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto gestore del sito e della coerenza degli interventi con gli strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione.
3. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 costituiscono priorità regionali complessive di sviluppo del territorio nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilità. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.