LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 18
 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti previsti dagli articoli 7 e 8 sono riconosciuti all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO sulla base di una domanda contenente la relazione illustrativa delle iniziative proposte, corredata del relativo quadro di spesa, da presentare alla Regione entro l'1 settembre.
2. L'individuazione delle iniziative oggetto di finanziamento e la misura dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 settembre 2019, tenuto conto di quanto previsto nella documentazione presentata, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
3. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 2. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Sono ammissibili le spese relative alle iniziative oggetto di finanziamento già sostenute nel corso del 2019 dal soggetto gestore.
5. In sede di prima applicazione, la struttura tecnico operativa di cui all'articolo 13 è composta da cinque unità di personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità compartimentale o, in subordine, intercompartimentale.
6. Nell'ambito delle procedure di mobilità compartimentale di cui al comma 5, il nulla osta di cui all' articolo 23, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale del Comparto unico con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
7. La struttura tecnico operativa garantisce il proprio supporto a decorrere dalla assegnazione del personale specializzato alla struttura medesima.
8. Il sostegno di cui all'articolo 14, comma 1, trova applicazione con riferimento al Progetto di candidatura per l'inserimento, nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, del Paesaggio rurale Collio (Italia) - Brda (Slovenia) tra Isonzo e Judrio.