LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Capo IV
 Disposizioni comuni al patrimonio culturale
Art. 13
 (Supporto tecnico operativo)
1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico operativo per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio mondiale culturale, anche immateriale e per il sostegno ai progetti di inserimento di nuovi beni nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'UNESCO, la Regione istituisce una struttura costituita da specifiche professionalità nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione avvia le procedure di reclutamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.
Art. 14
 (Modalità di presentazione di nuove candidature)
1. L'ente locale che intende presentare la candidatura di un bene culturale, anche immateriale, del proprio territorio per il riconoscimento UNESCO con il sostegno della Regione, presenta alla medesima una relazione dettagliata sul progetto di candidatura redatta secondo modulistica pubblicata nel sito istituzionale della Regione.
2. Con delibera della Giunta regionale sono individuati i progetti di riconoscimento UNESCO che la Regione intende sostenere mediante specifici finanziamenti.