LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Capo I
 Finalità e oggetto
Art. 1
 (Finalità e oggetto)
1. Al fine di garantire la massima conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche immateriale, e naturale posto sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sito sul territorio regionale, la presente legge disciplina le misure di sostegno a favore di detto patrimonio, in armonia con gli obblighi internazionali, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale e delle relative norme di attuazione e, in particolare, del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), nonché nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. La presente legge disciplina altresì le condizioni per il sostegno da parte della Regione ai progetti di inserimento dei beni culturali, anche immateriali, siti sul territorio regionale, nella lista del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) patrimonio mondiale culturale: sono considerati patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, ratificata dall'Italia con legge del 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972):
1) i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
2) gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
3) i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico;
b) patrimonio mondiale naturale: sono considerati patrimonio naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi di cui alla legge 184/1977 :
1) i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico;
2) le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo;
3) i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale;
c) patrimonio mondiale culturale immateriale: sono considerati patrimonio culturale immateriale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)):
1) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;
2) il patrimonio culturale immateriale, purché compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile, come definito al numero 1), si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:
2.1 tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
2.2 le arti dello spettacolo;
2.3 le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
2.4 le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
2.5 l'artigianato tradizionale;
d) siti regionali culturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;
e) siti regionali naturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio naturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
2. Ai fini della presente legge si intende, altresì, per:
a) soggetto gestore territoriale, di seguito soggetto gestore: il Comune su cui insiste il territorio del sito ovvero il capofila tra i Comuni nel caso di siti che insistono sul territorio di più Comuni e facenti parte dell'ente gestore del sito;
b) piano di gestione: il piano di gestione ovvero i documenti contenuti nel dossier relativo a ciascun sito.