LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 12/11/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) patrimonio mondiale culturale: sono considerati patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, ratificata dall'Italia con legge del 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972):
1) i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
2) gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico;
3) i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico;
b) patrimonio mondiale naturale: sono considerati patrimonio naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi di cui alla legge 184/1977 :
1) i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico;
2) le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo;
3) i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale;
c) patrimonio mondiale culturale immateriale: sono considerati patrimonio culturale immateriale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Parigi del 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)):
1) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;
2) il patrimonio culturale immateriale, purché compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile, come definito al numero 1), si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:
2.1 tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
2.2 le arti dello spettacolo;
2.3 le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
2.4 le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
2.5 l'artigianato tradizionale;
d) siti regionali culturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio culturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;
e) siti regionali naturali UNESCO: i siti del territorio regionale inseriti nella lista del patrimonio naturale mondiale sulla base della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
2. Ai fini della presente legge si intende, altresì, per:
a) soggetto gestore territoriale, di seguito soggetto gestore: il Comune su cui insiste il territorio del sito ovvero il capofila tra i Comuni nel caso di siti che insistono sul territorio di più Comuni e facenti parte dell'ente gestore del sito;
b) piano di gestione: il piano di gestione ovvero i documenti contenuti nel dossier relativo a ciascun sito.