LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 10

Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont".

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 2
 (Programma degli interventi)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e in particolare:
a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali aventi sede in Friuli Venezia Giulia;
b) concorre, mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a), alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi a oggetto il tema della Giornata;
c) prevede l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla "Memoria del Vajont", perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell'intervento umano sull'ambiente e sul territorio.
1 bis. Al procedimento contributivo di cui al comma 1, lettera b), si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 123 (Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell' articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).
1 ter. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1 bis, e quanto demandato all'avviso dal medesimo regolamento di cui al comma 1 bis.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 24, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 1 bis sostituito da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Comma 1 ter aggiunto da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022