LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Dopo l' articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è inserito il seguente:
<<Art. 4 ter
 (Sostegno per la conformazione degli strumenti urbanistici generali al Piano paesaggistico regionale)
1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.
2. Per le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo anche spese sostenute dall'1 gennaio 2019.
3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui al presente articolo gli enti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 bis.
4. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1, redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, sono presentate alla predetta struttura regionale dall'1 gennaio ed entro il 28 febbraio per gli anni 2020, 2021 e 2022 e sono corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Per il procedimento trova applicazione l'articolo 4 bis, commi 2, 4, 5 e 6.>>.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 2.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di incarichi o di servizi finalizzati ad attività di supporto tecnico e scientifico alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica e territoriale per le attività di assistenza agli Enti territoriali impegnati nell'elaborazione delle proposte di conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, nonché per le attività di supporto alla successiva fase di valutazione e controllo degli atti medesimi.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2020, di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
5. L’Amministrazione Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Università accreditate per l’attivazione di corsi di dottorato ovvero l’attivazione di curricula all’interno dei corsi di dottorato già attivi, che consentano lo svolgimento di progetti di alta formazione e ricerca in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in settori disciplinari e ambiti d’interesse necessari al processo di revisione del Piano di governo del territorio e di integrazione e di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nonché in settori disciplinari e ambiti di interesse rilevanti nelle altre materie di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa complessiva di 430.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per l'anno 2020, di 143.000 euro per l'anno 2021 e di 263.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di incarichi o di servizi finalizzati al supporto delle attività dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia e dell'Osservatorio regionale per il paesaggio di cui agli articoli 62 e 62 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
9. In relazione all'intervenuta legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), e in attuazione dell' articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare all'Ater Alto Friuli, competente per territorio, un contributo in conto capitale per l'acquisizione degli alloggi dell'Ater della provincia di Belluno siti in Comune di Sappada locati in regime di edilizia sovvenzionata.
10. Con il provvedimento di concessione è stabilito il termine di rendicontazione entro il quale l'Ater Alto Friuli presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio la documentazione in osservanza dell' articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo).
11. Per le finalità previste al comma 9 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
12. L'Amministrazione regionale al fine di promuovere il contenimento dei consumi energetici è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese relative alla fornitura e alla posa in opera per la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, delimitanti l'involucro riscaldato verso l'esterno, negli immobili a uso abitativo situati nel territorio regionale.
13. I contributi sono concessi a soggetti privati proprietari residenti nell'immobile in cui realizzare i lavori nel limite di 10.000 euro per ciascuna domanda e nella misura del 30 per cento del costo dell'intervento.
14. La concessione del contributo è disposta su istanza, a seguito di emissione di un avviso, approvato con decreto del Direttore competente, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione a pena di inammissibilità.
15. Con riferimento a ogni immobile è consentita la presentazione di una sola domanda per avviso. L'istruttoria delle domande è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione è disposta secondo il medesimo ordine. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del termine di presentazione sono in ogni caso archiviate.
16. La liquidazione ed erogazione del finanziamento sono disposte a seguito della rendicontazione della spesa sostenuta dal beneficiario, presentata con le modalità di cui all' articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il termine perentorio di sei mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo.
17. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 12 non si applica l' articolo 32 della legge regionale 7/2000 .
18. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
19.
All' articolo 34, comma 4 bis, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole << extraurbani, intesi ai fini della presente legge anche quelli urbani le cui tratte comprendono Comuni diversi >>, sono sostituite dalle seguenti: << sia extraurbani, sia urbani >>.

20. Per le finalità previste dall' articolo 34, comma 4 bis, della legge regionale 23/2007 , come modificato dal comma 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) -Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
21. Alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti:
<<k bis) Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA): i piani di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e all' articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
k ter) mappatura generale dell'accessibilità: il progetto di cui all'articolo 6 che comprende la fase di predisposizione e aggiornamento dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).>>;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per lo svolgimento della funzione di centro unico di cui al comma 1 la Regione individua il soggetto di cui all' articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 .>>;

2)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al soggetto di cui al comma 3 un finanziamento annuale, anche in via anticipata, a sollievo dei costi effettivamente sostenuti per l'esercizio della funzione di centro unico di riferimento regionale in materia di accessibilità.
3 ter. Per ottenere il finanziamento il soggetto interessato presenta entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita istanza alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa e trasmette alla Direzione una dichiarazione dalla quale risulti documentato l'impiego del finanziamento concesso, con l'indicazione delle attività svolte e dei soggetti a cui è stata fornita assistenza nell'esercizio della funzione di centro unico di riferimento regionale per l'accessibilità.>>;

3)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua eventuali ulteriori compiti e funzioni del centro unico regionale.>>;

c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 dopo le parole << (Legge finanziaria 1986) >> sono inserite le seguenti: << e di cui all' articolo 24, comma 9, della legge 104/1992 >>;

2)
al comma 5 le parole << articolo 6 >> sono sostituite dalle seguenti << articolo 36 >>;

d)
dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
 (Finanziamento PEBA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del PEBA di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Il contributo massimo concedibile è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune e non può superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:
a) 3.000 euro, per i Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti;
b) 5.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
c) 10.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
d) 20.000 euro, per i Comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
e) 40.000 euro, per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.
3. Il contributo è concesso ai Comuni della Regione che predispongono e approvano il PEBA secondo le linee guida metodologiche approvate entro il 30 giugno 2020 con decreto del Direttore del Servizio edilizia e pubblicate sul sito della Regione.
4. I Comuni possono presentare istanza di contributo in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila e realizzando un PEBA che riguardi il territorio di tutti i Comuni aggregati. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune in relazione alla propria popolazione residente.
5. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso solo in relazione a PEBA che hanno ad oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati sulla base delle indicazioni di cui al presente articolo.
6. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
7. L'incarico è affidato entro centottanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centottanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore si procede alla revoca del finanziamento.
8. I contributi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio edilizia, nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.
9. La domanda è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio e contiene l'indicazione del costo preventivato per la predisposizione del PEBA.
10. Le domande sono ammesse a contributo fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.
11. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione del decreto di assegnazione dei contributi.>>.

22. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 10/2018 , come inserito dal comma 21, lettera b), punto 2), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
23. Per le finalità di cui all'articolo 8 bis, comma 1, come inserito dal comma 21, lettera d), è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2020, di 250.000 euro per l'anno 2021, di 250.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
24. In deroga a quanto disposto dall' articolo 4, comma 56 bis 2, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le domande presentate nell'anno 2019 e non finanziate per mancanza di risorse conservano validità fino al 31 dicembre 2020, al fine di consentire il finanziamento degli interventi già individuati dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 56.
25. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sacile, come contributo in conto capitale una tantum, il contributo già concesso, con decreto n. PMT/SEDIL/UD/_2962_/EV/PU-16, del 22 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 6, commi 19, 20 e 21, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per gli agli anni dal 2012 al 2023 e a concedere un contributo straordinario integrativo per la progettazione e la realizzazione del fabbricato da adibire a distaccamento permanente dei Vigili del fuoco, limitatamente all'importo del nuovo quadro economico dei lavori, di complessivi 1.990.000 euro.
27. La liquidazione del contributo è disposta in base alla progressione della spesa, previa richiesta di erogazione da parte dell'Ente beneficiario, secondo quanto disposto dall' articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 , (Disciplina organica dei lavori pubblici).
28.
I commi 23 e 24 dell' articolo 5 della legge regionale legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 , (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono abrogati.

29. Per le finalità di cui al comma 26, con riferimento alla conferma del contributo già concesso, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
30. Per le finalità di cui al comma 26, con riferimento al contributo straordinario integrativo, è destinata la spesa di complessivi 310.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per l'anno 2021 e di 180.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
31.
Al comma 1 dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), la parola << straordinaria >> è soppressa.

32. Per le finalità di cui all' articolo 7 ter, comma 1, della legge regionale 20/1983 , come modificato dal comma 31, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
33. Le donazioni liberali pari a 431.945,33 euro accreditate sul Fondo regionale per la Protezione civile in conseguenza della raccolta fondi attivata in occasione degli eventi atmosferici del 28 ottobre 2018, possono essere utilizzate dalla Protezione civile della Regione per le seguenti finalità:
a) realizzazione di interventi di sistemazione, messa in sicurezza e restauro della Pieve di San Floriano di Illegio di Tolmezzo per 95.000 euro, della Chiesa di San Martino di Luincis a Ovaro per 25.000 euro e della Chiesa di Santa Maria del Mare a Lignano Sabbiadoro per 90.000 euro, mediante la stipula di convenzioni con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e gli enti proprietari dei suddetti edifici di culto;
b) realizzazione di interventi di ripristino, valorizzazione ambientale e di rimboschimento delle aree boscate di Claut per 90.000 euro, di Paularo per 40.000 euro, di Sappada per 50.000 euro e di Sauris per 41.945,33 euro, anche mediante delega ai rispettivi Comuni sotto il coordinamento della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
(1)
34. Per le finalità di cui al comma 33, pari a 431.945,33 euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
35. Le opere di sistemazione per superare la precarietà di accessibilità della strada Valbruna - Borgo Lussari vengono realizzate per il tramite della Protezione civile della Regione.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
37.
Al comma 19 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), dopo le parole << entro l'esercizio finanziario >> la parola << 2021 >> è sostituita dalla seguente: << 2022 >>.

38. Ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio è autorizzata a stipulare convenzioni con Università o Istituti pubblici di ricerca per lo sviluppo di attività di ricerca e consulenza scientifica, di natura multidisciplinare, a supporto delle funzioni esercitate dalla Regione nelle materie di competenza della Direzione medesima. Tali convenzioni sono prioritariamente finalizzate allo svolgimento delle procedure per l'aggiornamento del Piano del governo del territorio, da attuarsi ai sensi dell' articolo 1 bis della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione).
39. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto di Trieste S.p.A. per opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del centro intermodale finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia.
41. Entro il 30 aprile 2020 la Società Interporto di Trieste S.p.A. presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio domanda di concessione del contributo corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
42. Il decreto di concessione determina i requisiti per l'erogazione del finanziamento, nonché le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
43. Il contributo di cui al comma 40 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
44. Per le finalità previste dal comma 40 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
45.
Dopo il comma 22 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è inserito il seguente:
<<22 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR), nella misura massima di 100.000 euro annui, rapportati a 0,30 euro per passeggero che, utilizzando il servizio di trasporto pubblico, arriva o parte dal Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di primo livello di "Trieste Airport", a parziale copertura degli oneri sostenuti per la gestione di detta infrastruttura.>>.

46. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
47. Per sostenere interventi di edilizia scolastica è istituito un Fondo per le spese d'investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica). Le dotazioni del Fondo sono costituite da:
a) conferimenti ordinari della Regione;
b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) conferimenti dello Stato;
d) stipula di appositi mutui.
48. La Giunta regionale definisce con il programma triennale previsto dall' articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), le tipologie degli interventi finanziabili, i criteri e le priorità, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
49. I contributi previsti dai commi 47 e 48 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 20 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio ) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
51. Al fine di salvaguardare le opere e il patrimonio di particolare rilevanza storica, artistica e culturale quale è il comprensorio del Santuario della Santissima Trinità di Polcenigo, monumento nazionale e Patrimonio dell'Umanità UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia dei Santi Lorenzo Martire e Antonio Abate di Coltura di Polcenigo per la riqualificazione del comprensorio del Santuario della Santissima Trinità.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 67.
54. Ai fini della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), l'Amministrazione regionale è autorizzata a implementare i fondi a disposizione per gli interventi di edilizia da realizzare su strutture a sostegno dei centri di aggregazione giovanile.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 67.
56. Al fine di sostenere i costi per modeste manutenzioni ordinarie o per l'acquisto di beni di consumo finalizzati a migliorare la struttura e/o l'impiantistica dell'edificio scolastico, che non richiedono provvedimenti autorizzativi di enti o autorità terze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale in via sperimentale alle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale.
57. Le spese per le modeste manutenzioni ordinarie di cui al comma 56 non comprendono spese professionali o tecniche che richiedano il ricorso a professionisti esterni.
58. I contributi di cui al comma 56 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all' articolo 36 della legge regionale 7/2000 , nella misura massima di 7.500 euro a istituto scolastico, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. Le domande sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla struttura regionale competente in materia di edilizia scolastica, entro il 30 aprile di ogni anno e sono corredate della fattura quietanzata attestante l'avvenuto pagamento delle spese. La struttura regionale competente istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e la conseguente ammissibilità della spesa.
59. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 340.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella E di cui al comma 67.
60. L'Amministrazione regionale, al fine di ridurre l'incidentalità di utenti deboli della strada (ciclisti e pedoni) mediante il rafforzamento con segnaletica luminosa e con rilevatori intelligenti di velocità e di passaggio sia dei veicoli che dei pedoni e delle biciclette, è autorizzata a concedere ai Comuni ex capoluogo di Provincia contributi finalizzati a progetti pilota di sicurezza stradale e per l'esecuzione dei lavori.
61. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
62. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
63. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 61, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
64. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione della Tabella E di cui al comma 67.
65. All' articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo le parole << delle Pro Loco, >> sono inserite le seguenti: << delle parrocchie >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << delle Pro Loco, >> sono inserite le seguenti: << delle parrocchie, >>;

c)
al comma 2 le parole << e non concessi agli enti di cui al comma 1 >> sono soppresse;

d)
al comma 3 dopo le parole << della presente legge. >> è aggiunto il seguente periodo: << In ogni caso i contributi previsti dai commi 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. >>.

66. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2019 , come modificati dal comma 65, lettere b) e c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
67. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 33 da art. 27, comma 1, L. R. 6/2021
2Integrata la disciplina del comma 12 da art. 122, comma 1, L. R. 6/2021
3Integrata la disciplina del comma 12 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 21, L. R. 15/2022