Art. 19
2.
All'
articolo 42 della legge regionale 29/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<
dei criteri di cui all'articolo 41, comma 2 bis
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dei seguenti criteri di priorità, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48:
1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
2) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
3) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, comma 5;
4) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari>>;
b)
alla lettera b) del comma 1 le parole <<
; in tale ipotesi, con la SCIA di cui al comma 3, va acquisito il DURC
>> sono soppresse;
c)
al comma 3, dopo la parola <<
SCIA
>>, sono inserite le seguenti: <<
, in relazione alla quale va acquisito il DURC,
>>;
3.
All'
articolo 48 della legge regionale 29/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<
dall'articolo 41, comma 2 bis,
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dall'articolo 42, comma 1, lettera a),
>>;
b)
al comma 4 le parole <<
all'articolo 41, comma 2 bis,
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dall'articolo 42, comma 1, lettera a),
>>;
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
4.
All'
articolo 49 della legge regionale 29/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), può essere rinnovata e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.>>;
b)
al comma 5 dopo le parole <<
presenze nel mercato o nella fiera.
>> sono inserite le seguenti: <<
Ulteriori criteri sono stabiliti dai Comuni.
>>.
5.
All'
articolo 50 della legge regionale 29/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<
secondo i criteri di priorità stabiliti dall'Intesa, di cui all'articolo 41, comma 2 bis
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a)
>>;
b)
al comma 3 le parole: <<
della durata massima di dodici anni e comunque
>> sono soppresse.
Note:
1Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.
2Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.
Art. 20
(Contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale)
1.
Per l'annualità 2019 in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del
decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres.
(Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'
articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), i Consorzi di sviluppo economico locale possono presentare domanda di contributo entro il 15 settembre 2019.
2. Le domande riferite all'annualità 2019 e archiviate d'ufficio ai sensi dall'articolo 9, comma 4, lettera a), del
decreto del Presidente della Regione 084/2017
, possono essere ripresentate entro il termine di cui al comma 1.
Art. 21
(Conferma di contributi al Consorzio di sviluppo economico del Friuli)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Consorzio di sviluppo economico del Friuli i contributi concessi ai sensi dell'
articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
(Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), con il decreto del direttore del Servizio marketing territoriale e promozione internazionale n. 2443 del 30 novembre 2010 e con il decreto del direttore del Servizio Politiche Economiche e Marketing Territoriale n. 1778 del 23 settembre 2010, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, non soggette a sfruttamento commerciale, destinati al servizio dell'insediamento produttivo localizzato nei Comuni di Osoppo, Buia e Gemona.
2.
Il finanziamento di cui al comma 1 è confermato a seguito della presentazione della domanda da parte del Consorzio di sviluppo economico del Friuli alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
3.
Con il decreto di conferma del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 14/2002
.
Art. 26
(Contributi a PromoTurismoFVG per il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione")
1. Nell'ambito della politica di programmazione regionale per la promozione e lo sviluppo turistico, PromoTurismoFVG adotta, con cadenza triennale, il progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione" e ne cura la realizzazione e l'aggiornamento annuale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo pluriennale su domanda dello stesso presentata al Servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa dei contenuti del Progetto di sviluppo e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2020 e 2021 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG il contributo concesso ai sensi dell'
articolo 6, comma 26, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14
(Assestamento del bilancio 2003), con il decreto n. 244/PROTUR del 31 gennaio 2019 del Direttore del servizio turismo della Direzione centrale attività produttive per la redazione e realizzazione del <<Progetto di sviluppo "Comunicazione, Promozione e Digitalizzazione">> di cui al comma 1.
6. Il finanziamento di cui al comma 5 è confermato a seguito della presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui al comma 2.