LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 8
 (Ulteriori misure di sostegno)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di promozione e sostegno della conservazione, fruizione e valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la Regione sostiene i siti regionali culturali UNESCO mediante finanziamenti sulla base di quanto previsto nel Programma operativo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli interventi dei Programmi operativi oggetto di finanziamento, sulla base delle caratteristiche del soggetto gestore del sito e della coerenza degli interventi con gli strumenti regionali e territoriali di programmazione e pianificazione.
3. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 costituiscono priorità regionali complessive di sviluppo del territorio nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
4. Qualora il soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO sia un soggetto diverso da un ente locale, gli interventi individuati ai sensi del comma 2 sono finanziati nella misura stabilita con la legge regionale di stabilità. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e le modalità di erogazione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 117, comma 1, L. R. 3/2024