LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/08/2019
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 7
 (Finanziamento annuale)
1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, finalizzati, in particolare, a mantenere il riconoscimento di patrimonio culturale mondiale, la Regione riconosce all'ente gestore di ciascun sito regionale culturale UNESCO un finanziamento annuale, la cui misura è stabilita con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6, in coerenza con le caratteristiche del soggetto gestore del sito e con il relativo piano di gestione.
2. I finanziamenti sono concessi ed erogati entro il 31 marzo di ogni anno. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 116, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Comma 3 abrogato da art. 116, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024