Art. 34 quinquies
(Controllo analogo sulla Fondazione)
1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi operanti in regime di in house providing.
2. Il controllo analogo si concreta nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 34 quater e nei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività della Fondazione. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulla Fondazione e definisce le modalità di svolgimento delle attività di controllo.
3. La Regione esercita l'attività di indirizzo nei confronti della Fondazione attraverso la definizione degli obiettivi strategici che costituiscono per la stessa linee guida per la predisposizione di piani e programmi e per la realizzazione di ogni altra attività che rivesta carattere di particolare rilevanza. La Regione può, inoltre, impartire specifiche direttive qualora ritenuto necessario o opportuno.
4.
La Regione esercita il controllo, in particolare, sui seguenti atti:
a) bilancio di previsione e bilancio consuntivo;
b) programma annuale di attività, con proiezione pluriennale;
c) atti di partecipazione a programmi europei e nazionali;
d) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
e) atti relativi alla dotazione organica;
f) contratti di consulenza;
g) modifiche dello statuto;
h) scioglimento della Fondazione.
5. La Fondazione trasmette annualmente alla Regione relazioni relative all'andamento economico e patrimoniale e allo stato di realizzazione delle attività. La Fondazione fornisce altresì tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti dalla Regione. La Regione può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione in qualsiasi momento.
6. In caso di violazione da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, il Presidente della Regione può procedere alla revoca e contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
7. Per l'acquisizione di forniture e servizi la Fondazione applica la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024