LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 29/06/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 34
 (Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG)
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli enti del Comparto unico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e delle norme di attuazione statutaria, con particolare riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), provvede:
a) alla formazione permanente del personale degli enti del Comparto unico istituito con l'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
b) al supporto operativo agli enti locali ai fini dell'attuazione delle riforme promosse dalla Regione e dallo Stato;
c) all'innovazione amministrativa e digitale quale strumento imprescindibile per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico;
d) allo sviluppo di nuove modalità di selezione del personale;
e) alla realizzazione di azioni dirette a rendere più attrattivo il lavoro pubblico negli enti del Comparto unico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione ComPA - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione, secondo le modalità dell'in house providing, la quale assume la denominazione di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG, di seguito denominata Fondazione.
3. La Regione può avvalersi della Fondazione per:
a) erogare servizi formativi, ivi compresa la formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, a favore dei dipendenti del Comparto unico, contribuendo alla diffusione di modalità operative uniformi negli enti locali del Comparto medesimo;
b) organizzare percorsi di formazione destinati agli amministratori degli enti locali della Regione, anche al fine di promuovere la collaborazione interistituzionale;
c) realizzare le attività di formazione, aggiornamento professionale permanente e reclutamento degli operatori della polizia locale secondo le direttive impartite dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale);
d) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni del Comparto unico, procedure concorsuali e di reclutamento provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;
e) predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni del Comparto unico per l'acquisizione di nuove professionalità anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso;
f) assistere, per le finalità e coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le amministrazioni del Comparto unico nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi assicurandone l'omogeneità a livello regionale;
g) fornire supporto alle amministrazioni del Comparto unico nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione dei processi e delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico, sociale e occupazionale del territorio;
h) fornire assistenza tecnica e supporto alle amministrazioni del Comparto unico al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese;
i) promuovere e organizzare iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni ed erogare premi e borse di studio per studi o partecipazioni a corsi;
j) realizzare iniziative formative e azioni dirette a promuovere l'attrattività del lavoro pubblico.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2024