LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 29/06/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

TITOLO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL SUPERAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 27
 (Superamento delle Unioni territoriali intercomunali)
1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014 , esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.
2. I Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 26/2014 . Qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'Unione ai sensi dell' articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014 .
3. I Comuni aderenti a un'Unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto della costituenda Comunità.
4. L'Assemblea dell'Unione delibera la trasformazione dell'Unione in Comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La Comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 8, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 28
 (Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane)
1.
Alle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002 si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. I Comuni aderenti alle Unioni di cui al comma 1 non ricompresi nelle Comunità di montagna deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 26/2014 .
3. Per la costituzione delle Comunità di montagna, i consigli comunali dei Comuni partecipanti ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il 30 settembre 2020. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il 31 ottobre 2020, l'Assemblea convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva Comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'Unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.
5. A far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 9/2020
2Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 9/2020
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 19/2020
Art. 29
 (Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1.
Alle Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A far data dall'1 luglio 2020 le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite in capo alla Regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
3. A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni di cui al comma 1 compete ai Comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra Comuni e Unioni sono sottoscritti entro il 30 giugno 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili.
4. Gli organi delle Unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'articolo 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati.
5. Entro il 30 giugno 2020 il Commissario di ciascuna Unione adotta un atto di ricognizione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati di cui al comma 1, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso.
6. Le Unioni di cui al comma 1 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 9/2020
Art. 29 bis
 (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.
2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.
3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.
4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.
5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. Trova applicazione l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
6. Fatti salvi diversi accordi stipulati con i Comuni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 6, L. R. 9/2020
2Comma 5 sostituito da art. 9, comma 34, L. R. 15/2020
Art. 30
 (Istituzione degli Enti di decentramento regionale)
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, sono istituiti i seguenti Enti di decentramento regionale (EDR):
a)
Ente di decentramento regionale di Trieste il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Trieste;

b)
Ente di decentramento regionale di Udine il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Udine;

c)
Ente di decentramento regionale di Pordenone il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Pordenone;

d)
Ente di decentramento regionale di Gorizia il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Gorizia.

2. Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti di cui al presente articolo si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili.
3. I Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31.
4. Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.
Art. 31
 (Organi degli Enti di decentramento regionale)
1. Sono organi degli EDR:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti.
2. Per la nomina del Direttore generale e del Revisore unico dei conti, nonché per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le norme di cui al capo III della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), in quanto compatibili. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 21/2014 sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.
Art. 32
 (Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado)
1. In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.
2. Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei Comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.
3. Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
4. Per la validità delle riunioni delle Conferenze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.
Art. 33
 (Funzioni degli Enti di decentramento regionale)
1. Oltre a esercitare le funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, gli EDR costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.
1 bis. Gli EDR esercitano le funzioni in materia di viabilità di cui alla legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale).
2. I Comuni possono avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.
3. Gli EDR possono stipulare accordi con i Comuni interessati ai fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 34
 (Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG)
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli enti del Comparto unico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e delle norme di attuazione statutaria, con particolare riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), provvede:
a) alla formazione permanente del personale degli enti del Comparto unico istituito con l'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
b) al supporto operativo agli enti locali ai fini dell'attuazione delle riforme promosse dalla Regione e dallo Stato;
c) all'innovazione amministrativa e digitale quale strumento imprescindibile per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico;
d) allo sviluppo di nuove modalità di selezione del personale;
e) alla realizzazione di azioni dirette a rendere più attrattivo il lavoro pubblico negli enti del Comparto unico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione ComPA - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione, secondo le modalità dell'in house providing, la quale assume la denominazione di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG, di seguito denominata Fondazione.
3. La Regione può avvalersi della Fondazione per:
a) erogare servizi formativi, ivi compresa la formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, a favore dei dipendenti del Comparto unico, contribuendo alla diffusione di modalità operative uniformi negli enti locali del Comparto medesimo;
b) organizzare percorsi di formazione destinati agli amministratori degli enti locali della Regione, anche al fine di promuovere la collaborazione interistituzionale;
c) realizzare le attività di formazione, aggiornamento professionale permanente e reclutamento degli operatori della polizia locale secondo le direttive impartite dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale);
d) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni del Comparto unico, procedure concorsuali e di reclutamento provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;
e) predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni del Comparto unico per l'acquisizione di nuove professionalità anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso;
f) assistere, per le finalità e coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le amministrazioni del Comparto unico nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi assicurandone l'omogeneità a livello regionale;
g) fornire supporto alle amministrazioni del Comparto unico nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione dei processi e delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico, sociale e occupazionale del territorio;
h) fornire assistenza tecnica e supporto alle amministrazioni del Comparto unico al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese;
i) promuovere e organizzare iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni ed erogare premi e borse di studio per studi o partecipazioni a corsi;
j) realizzare iniziative formative e azioni dirette a promuovere l'attrattività del lavoro pubblico.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2024
Art. 34 bis
 (Formazione correlata al ruolo internazionale della Regione)
1. La Regione può avvalersi della Fondazione per promuovere o partecipare a progetti di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni di Paesi obiettivo delle azioni legate al ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo ai Paesi in via di adesione all'Unione Europea.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024
Art. 34 ter
 (Convenzione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Fondazione una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della Fondazione, i criteri per determinare i relativi concorsi finanziari della Regione e le modalità di valutazione congiunta dei risultati dell'attività.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024 . Ai sensi dell'art. 4, c. 1, L.R. 4/2024, in via di prima applicazione, la convenzione di cui al presente articolo decorre dal 1 gennaio 2025 e termina con la scadenza della legislatura in corso.
Art. 34 quater
 (Organi della Fondazione)
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l'Organo di revisione economico-finanziaria;
d) il Direttore generale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da cinque componenti, di cui due designati da ANCI FVG. Uno dei tre componenti di nomina regionale assume le funzioni di Presidente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024
Art. 34 quinquies
 (Controllo analogo sulla Fondazione)
1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi operanti in regime di in house providing.
2. Il controllo analogo si concreta nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 34 quater e nei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività della Fondazione. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulla Fondazione e definisce le modalità di svolgimento delle attività di controllo.
3. La Regione esercita l'attività di indirizzo nei confronti della Fondazione attraverso la definizione degli obiettivi strategici che costituiscono per la stessa linee guida per la predisposizione di piani e programmi e per la realizzazione di ogni altra attività che rivesta carattere di particolare rilevanza. La Regione può, inoltre, impartire specifiche direttive qualora ritenuto necessario o opportuno.
4. La Regione esercita il controllo, in particolare, sui seguenti atti:
a) bilancio di previsione e bilancio consuntivo;
b) programma annuale di attività, con proiezione pluriennale;
c) atti di partecipazione a programmi europei e nazionali;
d) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
e) atti relativi alla dotazione organica;
f) contratti di consulenza;
g) modifiche dello statuto;
h) scioglimento della Fondazione.
5. La Fondazione trasmette annualmente alla Regione relazioni relative all'andamento economico e patrimoniale e allo stato di realizzazione delle attività. La Fondazione fornisce altresì tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti dalla Regione. La Regione può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione in qualsiasi momento.
6. In caso di violazione da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, il Presidente della Regione può procedere alla revoca e contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
7. Per l'acquisizione di forniture e servizi la Fondazione applica la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Regione.
8. Per il reclutamento del personale la Fondazione attiva selezioni pubbliche nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024
Art. 34 sexies
 (Cabina di regia)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di autonomie locali opera una Cabina di regia con funzioni di supporto in ordine alla programmazione dell'attività della Fondazione e al monitoraggio sui risultati rispetto agli obiettivi di qualità e d'efficacia della formazione.
2. La Cabina di regia è composta dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali o suo delegato, che la convoca e presiede, dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di formazione del personale regionale o suo delegato, dal Direttore generale della Fondazione, dal segretario di ANCI FVG e da tre componenti esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti fra segretari comunali e altro personale del Comparto unico esperto in materia di gestione delle risorse umane.
3. La composizione della Cabina di regia può essere integrata, di volta in volta, dai Direttori centrali dell'Amministrazione regionale competenti nelle specifiche materie all'ordine del giorno o loro delegati.
4. La Cabina di regia svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024