LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 29/06/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 34 ter
 (Convenzione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Fondazione una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della Fondazione, i criteri per determinare i relativi concorsi finanziari della Regione e le modalità di valutazione congiunta dei risultati dell'attività.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024 . Ai sensi dell'art. 4, c. 1, L.R. 4/2024, in via di prima applicazione, la convenzione di cui al presente articolo decorre dal 1 gennaio 2025 e termina con la scadenza della legislatura in corso.