LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 29/06/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Allegati:
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE

Art. 34 quater
 (Organi della Fondazione)
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente della Fondazione;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l'Organo di revisione economico-finanziaria;
d) il Direttore generale.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da cinque componenti, di cui due designati da ANCI FVG. Uno dei tre componenti di nomina regionale assume le funzioni di Presidente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024