Art. 11
(Finanze e altre norme intersettoriali)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare temporaneamente le risorse a disposizione della gestione fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della
legge regionale 5 giugno 2015, n. 14
(Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse stesse a fronte delle economie e dei disimpegni sulle somme riaccertate disposti nell'anno.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla gestione fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" un'anticipazione per il medesimo anno di cui al comma 1 di importo non superiore alle economie e disimpegni di cui al comma 1.
3. La gestione fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" restituisce all'Amministrazione regionale la somma di cui al comma 2 entro il 31 dicembre dell'anno seguente a quello della concessione.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 5.121.062,33 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 8.
5. Le entrate di cui al comma 3, pari a 5.121.062,33 euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.
6.
In via di interpretazione autentica, l'
articolo 83, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6
(Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), deve intendersi nel senso che, in caso di ritardo nel pagamento di cui all'
articolo 12, quarto comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sulla somma dovuta non si applica alcuna maggiorazione, salvi, in ogni caso, gli interessi legali.