LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 marzo 2018, n. 9

Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2018
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.07 - Bollettino ufficiale della Regione

CAPO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13
 (Norma transitoria)
1. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000 , come sostituito dall'articolo 6, continua a trovare applicazione l' articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000 nel testo previgente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni della presente legge trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Art. 14
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 14 bis, 21, 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 60, 61, 64, 66 e 69 della legge regionale 7/2000 ;
b) gli articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 23 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso));
d) i commi 1, 2 e 3 dell' articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
e) il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
f) l' articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.