Art. 8
(Il Piano della mobilità ciclistica sovracomunale Biciplan - SC)
1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.
2. In mancanza dei piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.
3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio già di competenza delle UTI.
4.
Il Biciplan - SC contiene in particolare:
a) l'analisi della domanda potenziale;
b) l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;
c)
una parte infrastrutturale che individua:
1) il grafo della Rete sovracomunale (RSC) di cui all'articolo 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici;
2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;
3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;
4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;
5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità d'intervento;
d)
una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della rete ciclabile, specificando:
1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;
2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;
3) i tempi previsti per la realizzazione;
4) gli interventi di manutenzione da garantire.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.