Art. 14
(Finanziamenti)
1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 e le azioni e interventi di cui all'articolo 10, previa richiesta da parte dell'ente.
2. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia gli EDR e i Comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d), e degli interventi di completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano.
2 bis. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia gli EDR e i Comuni per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b).
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, emana il regolamento per il finanziamento della redazione dei Piani, delle azioni e degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Il regolamento stabilisce inoltre modalità, termini, condizioni e importi del finanziamento.
3 bis. In caso di modifica del regolamento di cui al comma 3, restano valide le istanze già presentate per l'anno in cui la modifica è adottata. Tali istanze possono essere integrate dai proponenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, come modificato, al fine di adeguarle alle nuove condizioni previste.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 26, L. R. 20/2018
2Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 16/2019
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
4Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 14/2021 , a decorrere dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 9, c. 1, L.R. 14/2021.
5Comma 3 bis aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 5/2026