LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/03/2018
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 13
 (Azioni per l'implementazione della banca dati delle reti ciclabili nel Sistema informativo stradale - SIS)
1. Ai fini della completezza e dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati delle reti ciclabili, le Unioni territoriali intercomunali, i Comuni e gli altri enti che progettano e realizzano tratti di itinerari ciclabili inviano al Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali i files GIS relativi ai progetti definitivi che vengono approvati.